(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 Supplemento n. 1 del 29 luglio 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 6 luglio 2015; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione l. Il presente regolamento, in sede di' prima attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), adeguando la modulistica alle specificita' regionali, ai sensi del punto 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' adottato il modello unico regionale in formato digitale e sono definite le relative specifiche tecniche di' interoperabilita' tra i sistemi informativi. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), che stabilisce per la comunicazione di utilizzo agronomico procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e modalita' speciali per la sua presentazione.